1. È fatto obbligo a tutti i partiti di dotarsi di un proprio statuto, redatto con atto pubblico, disciplinante un ordinamento interno a base democratica in conformità alle disposizioni della presente legge.
2. Lo statuto deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Lo statuto e gli eventuali regolamenti integrativi devono essere depositati entro i trenta giorni successivi alla loro firma nel registro di cui all'articolo 3, comma 11, e
a) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento del partito, dei suoi organi o di un organo territoriale, nonché le relative procedure di ricorso;
b) i criteri per la liquidazione del patrimonio nei casi di scioglimento definiti ai sensi della lettera a);
c) i criteri per l'utilizzazione del simbolo di cui all'articolo 4;
d) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;
e) le modalità di partecipazione delle minoranze interne alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 10;
f) i diritti e i doveri degli iscritti, con particolare riguardo al diritto di recesso degli stessi.
10. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata dallo statuto tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali di cui all'articolo 12 della presente legge, in modo da garantire il pluralismo interno e nel rispetto della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge. Lo statuto, nel determinare la proporzione per la ripartizione delle risorse, deve tenere presente il numero dei voti ottenuti dal partito in ciascuna articolazione territoriale nelle ultime votazioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.