Art. 2.
(Statuto).

      1. È fatto obbligo a tutti i partiti di dotarsi di un proprio statuto, redatto con atto pubblico, disciplinante un ordinamento interno a base democratica in conformità alle disposizioni della presente legge.
      2. Lo statuto deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Lo statuto e gli eventuali regolamenti integrativi devono essere depositati entro i trenta giorni successivi alla loro firma nel registro di cui all'articolo 3, comma 11, e

 

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pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. L'organo esecutivo del partito, di cui all'articolo 9, cura ulteriori forme idonee di pubblicità tramite i mezzi di stampa.
      4. Il deposito e la pubblicazione dello statuto, ai sensi del comma 3, costituiscono la condizione per accedere a tutte le forme di finanziamento pubblico.
      5. I partiti che hanno depositato il proprio statuto ai sensi del comma 3 del presente articolo possono ottenere la personalità giuridica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      6. Lo statuto, il simbolo e gli eventuali regolamenti integrativi del partito possono essere modificati successivamente al loro deposito, secondo le modalità previste dallo statuto stesso. In ogni caso, la competenza a deliberare le modifiche è attribuita all'assemblea nazionale di cui all'articolo 8. Nessuna modificazione dello statuto o dei regolamenti integrativi può essere validamente invocata se non è stata depositata presso il registro di cui al comma 3.
      7. È nulla ogni disposizione dello statuto che contiene sanzioni o limitazioni a carico dell'iscritto che adisce l'Autorità di cui all'articolo 3 per far valere i diritti tutelati da disposizioni della presente legge o di altre leggi.
      8. I partiti già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i propri statuti in conformità a quanto stabilito dal presente articolo entro sei mesi dalla medesima data.
      9. Lo statuto in particolare indica:

          a) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento del partito, dei suoi organi o di un organo territoriale, nonché le relative procedure di ricorso;

          b) i criteri per la liquidazione del patrimonio nei casi di scioglimento definiti ai sensi della lettera a);

          c) i criteri per l'utilizzazione del simbolo di cui all'articolo 4;

          d) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;

 

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          e) le modalità di partecipazione delle minoranze interne alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 10;

          f) i diritti e i doveri degli iscritti, con particolare riguardo al diritto di recesso degli stessi.

      10. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata dallo statuto tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali di cui all'articolo 12 della presente legge, in modo da garantire il pluralismo interno e nel rispetto della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge. Lo statuto, nel determinare la proporzione per la ripartizione delle risorse, deve tenere presente il numero dei voti ottenuti dal partito in ciascuna articolazione territoriale nelle ultime votazioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.